Art. 1.
(Programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo).

      1. I cittadini in cerca di occupazione destinatari degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, di seguito denominato «regolamento comunitario», ed iscritti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e successive modificazioni, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, sono chiamati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultano iscritti.
      2. I cittadini in età formativa e lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo hanno il diritto di accedere ai servizi di orientamento, bilancio delle competenze e formazione nonché alle misure a questi connesse, in conformità alle proprie caratteristiche personali. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono a predisporre il «portafoglio delle competenze», sulla base del sistema regionale di valutazione delle competenze e degli standard nazionali stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza

 

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Stato-regioni», ed il bilancio di prossimità al lavoro, a redigere conseguentemente un piano individuale per l'occupabilità e ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro. I programmi sono definiti dai servizi per l'impiego con l'assistenza dell'agenzia regionale per il lavoro di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, in funzione degli standard e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 2.
      3. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono coordinati dai servizi per l'impiego con la partecipazione degli istituti scolastici locali che possono essere chiamati, sulla base dei programmi regionali di integrazione tra istruzione e formazione, a definire l'impostazione dei programmi personalizzati, nonché a partecipare alla fase di valutazione delle competenze. I programmi vengono promossi in modo integrato dalle istituzioni dell'autonomia scolastica e dai soggetti che esplicano attività di formazione professionale che operano sul mercato del lavoro in riferimento ad un piano sperimentale regionale di politica attiva di durata triennale promosso dall'amministrazione regionale, elaborato con l'assistenza dell'agenzia regionale per il lavoro e con la commissione tripartita regionale per il lavoro, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti locali.
      4. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal centro per l'impiego di iscrizione e monitorato dall'agenzia regionale per il lavoro, e sono promossi in funzione degli standard di qualità dei servizi per l'impiego definiti dalla regione, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza Stato-regioni.
 

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      5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1, in grado di realizzare la partecipazione e il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in 200 mila unità per il 2004 e in 400 mila unità per gli anni 2005 e 2006.
      6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e delle indennità di inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, nonché dei criteri stabiliti dalla presente legge.
      7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo, in relazione alle finalità della programmazione regionale.